Preliminarmente giova ricordare cosa sia un “token“.
Si ricorda che i token sono lo strumento utilizzato nell’ambito delle Initial Coin Offerings (“ICO”), (tale definizione deriva dalle più note, e tradizionali, in gergo borsistico, IPO – Initial Public Offerings. Le ICO consistono nella emissione di una nuova criptomoneta (e quindi di un token, di prassi e nella versione tecnologicamente più recente, conforme agli standard ERC-20 di Ethereum).
Questa viene ceduta in cambio di criptovaluta già esistente (solitamente Bitcoin ed Ethereum) o valuta corrente (fiat). Questa cessione avviene per mezzo di una piattaforma designata a tale scopo progettata e gestita con tecnologia “blockchain” (i.e. Ethereum) che viene attivata mediante uno smart contract.
La ICO è quindi una raccolta di fondi (che presente lontane similitudini con il crowdfunding).
Il token emesso in occasione di una ICO può essere classificato secondo vari significati a seconda della “natura” del token stesso. Può essere:
- una cryptomoneta, cioè moneta elettronica, uno strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi, scambiabile sul mercato con monete fiat o altre cryptomonete in base a un valore estrinseco definito dal mercato, in genere da quotazioni ufficiali;
- uno strumento finanziario – security token – allorchè rappresenti una partecipazione, che dia diritto alla percezione di dividendi, esprimere diritti di voto, o un tasso d’interesse e/o percentuale sugli utili, al successo della società emittente;
- un Utility token cioè uno strumento rappresentativo di un diritto di acquistare beni e servizi del soggetto che lo emette. Questi, a differenza dei precedenti, non ha finalità di natura monetaria, speculativa e/o partecipativa.
Il token rappresenta quindi un investimento con aspettativa di remunerazione da parte dei risparmiatori interessati – con diversi profili di rischio a seconda del tipo di token. Non ci soffermeremo, in questa sede, ad analizzare il diverso profilo di rischio.
Per quello che qui interessa segnalare invece, sul piano fiscale, è la recente posizione del fisco, interpellato circa la rilevanza ai fini IVA della cessione degli Utility tokens. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.14/2018 ha chiarito, in tema di Utility Token, che la cessione degli stessi, presenta caratteristiche tali da poterli assimilare ai voucher. Ne consegue che, ai fini IVA, la sola cessione di token che conferiscono al detentore/beneficiario il diritto a ricevere determinati beni/servizi, non è un’operazione rilevante ai fini IVA. L’Agenzia infatti considera, di fatto, tale cessione quale una mera movimentazione finanziaria, con la conseguenza che l’IVA diverrà esigibile solo nel momento in cui u beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita del relativo token. (risposta n.14/2018)
clearEGO – dipartimento fiscale
