Secondo la normativa vigente(art. 51, comma 2, lett. c, TUIR), i buoni pasto spettano a tutti coloro che lavorano in modo subordinato, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla durata dell’impiego. Questo include i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, nonché i lavoratori con contratto di collaborazione (nelle forme legali residuali previste).
Tuttavia, le aziende non sono obbligate a concedere i buoni pasto, a meno che non siano previsti nel Contratto Collettivo Nazionale o nella contrattazione individuale.
Per quanto riguarda gli stagisti e i tirocinanti, non c’è un obbligo legale da parte dell’azienda di fornire loro i buoni pasto. Gli stage sono considerati periodi di formazione e orientamento, mentre i tirocini possono essere obbligatori per ottenere diplomi professionali o completare corsi di specializzazione. Tuttavia, le aziende possono comunque decidere volontariamente di concedere i buoni pasto anche agli stagisti.
Gli apprendisti, invece, hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti e possono beneficiare dei buoni pasto come gli altri. L’apprendistato è considerato un vero e proprio contratto di lavoro, simile ai contratti a tempo determinato.
I buoni pasto rappresentano un vantaggio sia per i lavoratori che per le aziende. Per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, i buoni pasto possono essere un sostegno economico importante (vista l’utilizzabilità anche nei supermarket). Inoltre, offrire buoni pasto agli stagisti può migliorare la soddisfazione e la retention dei giovani talenti, e può rendere l’azienda più attrattiva durante il processo di recruiting.
Dal punto di vista fiscale, le aziende che offrono buoni pasto ai dipendenti possono beneficiare di importanti vantaggi. I buoni pasto sono esenti da contribuzione fiscale fino a un certo valore (8 € per i BP elettronici e 4€ per quelli cartacei) e sono completamente deducibili con IVA al 4% detraibile.
Il limite generale di deducibilità (al di fuori dei casi indicati) e sempre se costi inerenti è pari al 75% del costo sostenuto e qualora vengano qualificati (con apposita distinzione contabile che dovrete fornirci) come Spese di Rapprentanza (circolare Ministeriale AdE 53/e 5/9/2008) la somma, ridotta al 75% concorre alla formazione del Totale per spese di rappresentanza secondo la tabella che segue (la logica “segue” la dimensione aziendale e in modo progressivo per scaglioni):
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Ricavi caratteristici – Limite % di deducibilità – Limite spesa in valore assoluto
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fino a 10 milioni -> 1,50% -> 150.000,00
quota che eccede 10 milioni -> 0,60% -> 50.000+240.000
quota che eccede 50 milioni -> 1,50% -> 390.000+ (0,4% dell’eccedenza)
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Per i lavoratori autonomi invece esiste un tetto di deducibilità pari 2% dei compensi percepiti (fermo restando il requisito dell’inerenza all’attività esercitata).
In conclusione, sebbene non ci sia un obbligo legale per le aziende di fornire buoni pasto agli stagisti e ai tirocinanti, offrirli può comportare numerosi vantaggi sia per i giovani lavoratori che per le aziende stesse.
Si suggerisce di tenere un file in excel per rendicontare la gestione dei buoni (anche per l’ufficio del Personale / Consulente del lavoro) e tracciarne l’utilizzo.
Le grandi aziende trattano i Buoni pasto con un sistema carico/scarico/giacenza indicando il valore a fine mese nella reportistica economica ogni fine mese.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
