Secondo quanto previsto dal decreto “Cura Italia” per far fronte all’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del contagio da COVID-19, che prevede la proroga, l’indennità decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro per le domande di NASpI ordinaria (non anticipata) presentate oltre 68 giorni.
L’Inps, con il messaggio n. 1286 del 20-03-2020, ha reso nota la predetta proroga relativa al termine di presentazione delle domande NASpI 2020 e per la NASpI anticipata. La scadenza per richiedere l’indennità NASpI Inps per i rapporti di lavoro cessati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 è stata quindi prolungata di ulteriori 60 giorni, in aggiunta ai 68 di norma previsti, mentre l’indennità di disoccupazione in forma anticipata è stata prorogata di 60 giorni in aggiunta ai 30 ordinari.
Dunque la domanda NASpI 2020 deve essere presentata entro 128 giorni dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, mentre l’incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI anticipata) entro 90 giorni.
Le domande eventualmente respinte dopo il 1 gennaio perchè presentate dopo i 68 giorni saranno riesaminate d’ufficio. Lo stesso vale per le domande presentate per prosecuzione in forma autonoma qualora presentate oltre i 30 giorni previsti.
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Dipartimento lavoro.
